Le pari opportunità nel mondo del lavoro

MementoPiù (mementopiu.it)

02 gennaio 2024 – MementoPiù – Giuffrè FLV

di Paolo Patrizio

Le pari opportunità sono un principio giuridico finalizzato alla rimozione di ogni tipo di ostacolo (di genere, religione, convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico) che influisce sulla libera partecipazione dell’individuo alla vita economica, politica e sociale del Paese. La L. 162/2021 è intervenuta in materia, provvedendo a rafforzare le tutele già offerte dalla normativa confluita nel c.d. Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006), con l’ introduzione e il riassetto del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere.

Inquadramento

La nostra Carta Costituzionale, nell’art. 3, enuclea alcuni principi cardine del sistema ordinamentale, disponendo come “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Ed è proprio a tale granitico monito di tendenza che viene generalmente ricondotto il principio giuridico delle “pari opportunità”, inteso quale finalità ed azione di superamento complessivo…

Welfare, smart working, premialità, le nuove frontiere della sostenibilità aziendale

Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore

11 dicembre 2023 – NT+Diritto – Guida al Diritto – Il Sole24Ore

di Paolo Patrizio

Lo smart working, le misure di welfare, le premialità rappresentano strumenti di sostenibilità aziendale? Quali sono i profili di sostenibilità insiti nel ricorso allo smart working? Come si considerano le prestazioni di welfare aziendale e come rilevano le premialità per i lavoratori?

Lo smart working, le misure di welfare, le premialità, il contributo del lavoro alla crescita e alla sostenibilità rappresentano, senza dubbio, alcuni tra gli argomenti più ricorrenti nell’attuale dibattito pubblico…

Licenziamento dopo esercizio provvisorio: indennità preavviso in prededuzione

Licenziamento dopo esercizio provvisorio: indennità preavviso in prededuzione | Quotidianopiù (quotidianopiu.it)

16 dicembre 2023 – QuotidianoPiù – Giuffrè FLV

di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

La Cassazione, con la pronuncia n. 33756 del 4 dicembre 2023, ha stabilito che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore, licenziato dalla curatela al termine del rapporto di lavoro continuato con l’amministrazione fallimentare in esercizio provvisorio e per le esigenze del fallimento, va integralmente soddisfatto in prededuzione.

Con la pronuncia n. 33756 del 4 dicembre 2023 la Suprema Corte interviene sul peculiare tema della annoverabilità, fra i crediti prededucibili in sede di riparto fallimentare, dell’importo contributivo vantato dall’INPS sulle somme erogate, a titolo di indennità di mancato preavviso, in favore dei lavoratori licenziati dalla curatela.

La vicenda posta al vaglio della Cassazione, invero, consegue al rigetto dell’opposizione proposta dall’INPS avverso il provvedimento del Giudice delegato, con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento di una Società di gestione termale, con ammissione in privilegio, anziché in prededuzione, del credito insinuato dall’INPS per la contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso spettante ai lavoratori licenziati al termine dell’esercizio provvisorio portato avanti dal Curatore.

Rifiuto di trasformazione da part time a full time: legittimo il licenziamento?

Rifiuto di trasformazione da part time a full time: legittimo il licenziamento? | Quotidianopiù (quotidianopiu.it)

QuotidianoPiù – Giuggrè FLV

31 ottobre 2023 di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time non costituisce giustificato motivo di licenziamento, a meno che il datore non dimostri la sussistenza di effettive esigenze organizzative da non consentire il mantenimento della prestazione senza il differente orario richiesto. Così la Cassazione, nella pronuncia n. 29337 del 23 ottobre 2023.

Con la pronuncia n. 29337 del 23/10/2023 la Suprema Corte interviene sul tema del licenziamento ingenerato dal rifiuto del prestatore di lavoro di adesione alla proposta datoriale di trasformazione del rapporto di lavoro sotto il profilo dell’estensione oraria, consegnandoci alcuni spunti oltremodo interessante, sotto una pluralità di profili secanti.

Il casus belli trae origine dal licenziamento per soppressione della postazione lavorativa, comminato nei confronti di una impiegata part time a 20 ore settimanali, la quale si era rifiutata, poco tempo prima, di accettare la paventata trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part time a full time, come richiestale dalla società datrice di lavoro.

Ritenendo il recesso datoriale non solo illegittimo, siccome privo di giustificato motivo oggettivo (sul presupposto che l’incremento dell’attività non giustificasse la soppressione del posto di lavoro con contestuale assunzione di altro lavoratore full time con analoghe mansioni) ma oltretutto ritorsivo (quale asserita reazione datoriale al rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro oppostole), la lavoratrice decideva di sottoporre la vicenda al vaglio del Giudice del lavoro,