L’evoluzione della disciplina sul licenziamento collettivo

L’evoluzione della disciplina sul licenziamento collettivo | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

LA QUESTIONE
Quali sono i casi in cui è possibile procedere con un licenziamento collettivo? Come si articola la procedura di licenziamento collettivo? Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per le ipotesi di licenziamento collettivo illegittimo?

La profonda permeabilità del tessuto economico sociale nostrano rispetto ad eventi di particolare incidenza plurindividuale importa, da sempre, una particolare rilevanza ed allerta per situazioni di possibile impatto collettivo.

Per tale ragione, la prospettazione di ipotesi di risoluzione di una molteplicità di rapporti di lavoro in un arco temporale circoscritto e in determinati contesti produttivi ha generato, da tempo, l’esigenza di un intervento regolativo di matrice legislativa, essendosi avvertita…

Assenze ingiustificate: licenziamento o dimissioni?

MementoPiù (mementopiu.it)

22/05/2024 | Paolo Patrizio

L’assenza ingiustificata del dipendente rappresenta non solo una violazione dell’obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.) e delle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), ma anche un illecito civile a carattere contrattuale e disciplinare, come tale sanzionabile dal datore ovvero, secondo la novella del DDL lavoro, interpretabile quale dimissione volontaria.

Obblighi del lavoratore

È prestatore di lavoro colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione datoriale, nel rispetto delle indicazioni impartite e dei tempi e modi di resa dell’attività richiesta.

Eppure, oltre al mero adempimento della principale obbligazione di offerta ed esecuzione della prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito, il rapporto di lavoro appare arricchito da una serie di ulteriori obblighi aggiuntivi.

Tali obblighi consistono nei doveri di diligenza, di obbedienza e di fedeltà del lavoratore, che trovano la propria traduzione normativa, in ambito codicistico, negli artt. 2104 e 2105 c.c. e che costituiscono, di fatto, una specificazione applicativa, in sede lavorativa, dei principi di cui agli artt. 1175,…

Lo sviamento di clientela quale condotta lesiva tra aziende

green company Magazine (flipbookpdf.net)

A cura di avv. Paolo Patrizio

Founder dello Studio “Paolo Patrizio Legal – Lawyers-Advisers-Consultants”

Nello scorso numero di Green Magazine abbiamo espresso alcune considerazioni di sintesi su quella che potrebbe essere definita come la prima fattispecie tipica, di matrice giuslavoristica, di condotta lesiva della concorrenza tra aziende, ovvero lo storno illecito di dipendenti.

Oggi, invece, dedicheremo alcuni veloci spunti argomentativi alla seconda tipologia cristallizzata nel disposto del terzo comma dell’art. 2598 c.c., che fa riferimento all’ipotesi del c.d. Sviamento di clientela, quale comportamento “non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” e, pertanto, ricompreso nel novero dei mezzi ritenuti lesivi dall’assetto interno di derivazione civilistica.

L’evoluzione della disciplina sul licenziamento per giusta causa

L’evoluzione della disciplina sul licenziamento per giusta causa | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

di Paolo Patrizio, 16 Aprile 2024

la QUESTIONE

Che cos’è la giusta causa di licenziamento? Da cosa si differenzia rispetto al giustificato motivo soggettivo? Come è mutata la disciplina sulla giusta causa di licenziamento nel tempo? In tema di licenziamento per giusta causa è vincolante la tipizzazione contenuta nel CCNL?


L’attuale disciplina del licenziamento per giusta causa è, indiscutibilmente, frutto di una progressiva “stratificazione” nel tempo di svariati interventi legislativi, posti in essere, a più riprese, con il…

La procedura di licenziamento collettivo

MementoPiù (mementopiu.it)

23/04/2024 | Paolo Patrizio

La disciplina del licenziamento collettivo è volta alla regolamentazione dei casi di plurima risoluzione di rapporti lavorativi, ad opera di imprese ammesse al trattamento CIGS che non possono più garantire il reimpiego dei dipendenti, ovvero di datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che occupano più di 15 dipendenti e che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni.

Inquadramento

La possibile cessazione di una pluralità di rapporti di lavoro in un lasso di tempo oltremodo ristretto rappresenta, senza dubbio, un passaggio certamente critico per il tessuto economico e sociale di qualsiasi contesto di riferimento, siccome rivelatore di una situazione potenzialmente di grave impatto e ricaduta sulla vita delle persone coinvolte, delle rispettive famiglie e delle comunità di appartenenza.

Per tali ragioni il legislatore, grazie anche ad un importante impulso di matrice comunitaria, è intervenuto, da tempo, a disciplinare il fenomeno del c.d. licenziamento collettivo, elaborando una normativa di tutela e garanzia degli interessi contrapposti naturalmente coinvolti in tale processo di dismissione occupazionale, con l’obiettivo di regolare e regolamentare i presupposti di operatività e le varie fasi sottese alla corretta gestione degli esuberi in organico, così da poter legittimare e…

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La procedura disciplinare e la comminazione delle sanzioni disciplinari

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07/03/2024 | Paolo Patrizio

Il procedimento disciplinare condensa in sé l’impostazione regolamentativa del corretto esercizio del potere sanzionatorio di appannaggio datoriale, consentendo l’applicazione, nel rispetto dei limiti (procedurali e sostanziali) e dei principi fissati dal legislatore, dei provvedimenti previsti per la commissione di determinate violazioni e condotte da parte dei lavoratori.

Il potere datoriale

L’esercizio del potere disciplinare rappresenta, nel sistema giuslavoristico, una tipica prerogativa datoriale, azionabile discrezionalmente dal vertice aziendale per contestare (e, quindi, eventualmente sanzionare) l’inadempimento prestazionale del dipendente e/o la violazione delle obbligazioni immanenti al rapporto lavorativo (partendo proprio dalla tricotomia dei doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, di cui al combinato disposto degli art. 2104 e 2105 c.c.) o, comunque, l’adozione di condotte contrarie a disposizioni normative e principi sociali a carattere comportamentale direttamente incidenti sul rapporto di lavoro.

Il procedimento disciplinare assurge, dunque, a meccanismo regolatorio del precipuo potere datoriale, la cui estrinsecazione non appare incondizionata e prettamente potestativa, avendo il legislatore analiticamente indicato i passaggi essenziali ed i limiti sostanziali e procedurali sottesi al corretto…