Cessione azienda: credito lavoratore non riammesso ha natura retributiva
13/02/2024
di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite
La Cassazione, con pronuncia 7 febbraio 2024 n. 3505, ha dichiarato che in caso di nullità della cessione d’azienda, l’obbligazione di pagamento, che ha natura retributiva e non risarcitoria, ricade sul datore cedente in mora che ingiustificatamente rifiuti la prestazione offerta dal lavoratore.
Il casus belli trae origine dall’opposizione proposta da una Società informatica avverso il decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle retribuzioni maturate dal dipendente a seguito della declaratoria di nullità dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda presso il quale il lavoratore era impiegato e della mancata riammissione in servizio da parte della cedente datrice di lavoro.
Nel respingere la richiesta della Società ricorrente, i Giudici di merito avevano ritenuto che la pretesa azionata dal dipendente avesse natura retributiva e che, una volta costituto in mora, il datore di lavoro cedente fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno, nonostante il lavoratore avesse proseguito la propria attività lavorativa con il cessionario.