Lavoro a chiamata
10 Ottobre 2023, di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite
Con il contratto di lavoro intermittente il legislatore ha inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative “a chiamata”, svolte in modo discontinuo in favore di datori di lavoro privati, da parte di lavoratori ricompresi in determinate fasce di età e per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio, fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Inquadramento
Con la L. 183/2014, il Governo italiano veniva delegato ad intervenire, tra gli altri, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo di riferimento.
In attuazione di tale delega estesa, il legislatore adottava il D.Lgs. 81/2015, con il quale provvedeva a dettare, tra le varie, la disciplina propria del rapporto di lavoro intermittente, come regolata negli artt. 13-18 del menzionato testo legislativo, nel Capo II dedicato al Lavoro a orario ridotto e flessibile.