Licenziamento dopo esercizio provvisorio: indennità preavviso in prededuzione
16 dicembre 2023 – QuotidianoPiù – Giuffrè FLV
di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite
La Cassazione, con la pronuncia n. 33756 del 4 dicembre 2023, ha stabilito che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore, licenziato dalla curatela al termine del rapporto di lavoro continuato con l’amministrazione fallimentare in esercizio provvisorio e per le esigenze del fallimento, va integralmente soddisfatto in prededuzione.
Con la pronuncia n. 33756 del 4 dicembre 2023 la Suprema Corte interviene sul peculiare tema della annoverabilità, fra i crediti prededucibili in sede di riparto fallimentare, dell’importo contributivo vantato dall’INPS sulle somme erogate, a titolo di indennità di mancato preavviso, in favore dei lavoratori licenziati dalla curatela.
La vicenda posta al vaglio della Cassazione, invero, consegue al rigetto dell’opposizione proposta dall’INPS avverso il provvedimento del Giudice delegato, con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento di una Società di gestione termale, con ammissione in privilegio, anziché in prededuzione, del credito insinuato dall’INPS per la contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso spettante ai lavoratori licenziati al termine dell’esercizio provvisorio portato avanti dal Curatore.