Lo storno illecito di dipendenti quale condotta lesiva della concorrenza tra aziende

green company Magazine (flipbookpdf.net)


di avv. Paolo Patrizio

Founder dello Studio “Paolo Patrizio Legal – Lawyers-Advisers-Consultants”

Nella nostra quotidianità abbiamo certamente sentito parlare di atti di concorrenza sleale tra aziende, quali ipotesi sostanziali finalizzate alla illegittima appropriazione di quote di mercato e/o della clientela tra imprese concorrenti, attraverso condotte che risultino contrarie all’etica commerciale ed alla correttezza professionale.

Eppure, ci siamo mai chiesti davvero in cosa consistano tali fattispecie e quali siano le prerogative proprie della tutela offerta dall’ordinamento in funzione deterrente?

Nel nostro impianto codicistico, il tema trova il proprio addentellato nell’art. 2598 c.c., rubricato “Atti di concorrenza sleale” e destinato alla disciplina di tale funzione di tutela ordinamentale, in cui si prevede come “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.