NASPI: spetta al lavoratore costretto a dimettersi a causa di un legittimo ma rilevante mutamento della sede di lavoro, senza ulteriori oneri probatori
Paolo Patrizio
17 Gennaio 2024
Per l’accesso alla prestazione NASpI la legge richiede solamente l‘involontarietà della perdita dell’occupazione, ma non anche l’ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l’estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa. Ne discende che l’esercizio anche legittimo dello jus variandi datoriale può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore la prosecuzione dell’attività, come tipicamente può avvenire in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro, da cui consegue la spettanza dell‘indennità in parola alla lavoratrice che si sia dimessa per tale impossibilità, adduncendo l’esistenza della giusta causa ed in assenza dell’impugnativa del trasferimento, senza ulteriori oneri probatori.