Rifiuto di trasformazione da part time a full time: legittimo il licenziamento?
QuotidianoPiù – Giuggrè FLV
31 ottobre 2023 di Paolo Patrizio – Avvocato – Professore – Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time non costituisce giustificato motivo di licenziamento, a meno che il datore non dimostri la sussistenza di effettive esigenze organizzative da non consentire il mantenimento della prestazione senza il differente orario richiesto. Così la Cassazione, nella pronuncia n. 29337 del 23 ottobre 2023.
Con la pronuncia n. 29337 del 23/10/2023 la Suprema Corte interviene sul tema del licenziamento ingenerato dal rifiuto del prestatore di lavoro di adesione alla proposta datoriale di trasformazione del rapporto di lavoro sotto il profilo dell’estensione oraria, consegnandoci alcuni spunti oltremodo interessante, sotto una pluralità di profili secanti.
Il casus belli trae origine dal licenziamento per soppressione della postazione lavorativa, comminato nei confronti di una impiegata part time a 20 ore settimanali, la quale si era rifiutata, poco tempo prima, di accettare la paventata trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part time a full time, come richiestale dalla società datrice di lavoro.
Ritenendo il recesso datoriale non solo illegittimo, siccome privo di giustificato motivo oggettivo (sul presupposto che l’incremento dell’attività non giustificasse la soppressione del posto di lavoro con contestuale assunzione di altro lavoratore full time con analoghe mansioni) ma oltretutto ritorsivo (quale asserita reazione datoriale al rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro oppostole), la lavoratrice decideva di sottoporre la vicenda al vaglio del Giudice del lavoro,